Art. 7.

      1. Ogni persona che esercita la prostituzione cura la tenuta della propria scheda sanitaria, con le annotazioni dei controlli sanitari effettuati, dell'esito degli stessi e degli eventuali periodi di inattività prescritti dai sanitari.

 

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      2. I controlli sanitari periodici, con le cadenze previste dal regolamento di cui all'articolo 21, possono, a richiesta, essere effettuati presso il luogo ove si svolge l'attività di prostituzione.
      3. Ai fini di cui al comma 2 l'interessato deve approntare locali ed arredi fissi idonei, con le caratteristiche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.